DECRETO 21 aprile 2017 , n. 93


In data 20/06/2017 è stato pubblicato sulla G.U. il decreto n.93 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea" che riorganizza il sistema della Verificazione Periodica degli strumenti di misura, e quindi anche nel caso particolare che ci rigurda, ovvero gli strumenti per pesare. Il nostro laboratorio, da tempo consapevole dell'imminente novità legislativa, ha quindi già iniziato il percorso per allinearsi alla nuova normativa, ed in particolare punta all'ottenimento dell'accreditamento secondo la norma 17025, quale "laboratorio di taratura e di prova", al fine di poter ampliare la gamma di servizi offerti alla nostra stimata clientela, oltre che ottemperare nel modo più idoneo ai requisiti imposti dal decreto in oggetto. Nel frattempo le autorizzazioni e le abilitazioni che abbiamo restano valide, ancor più per via del fatto che da poco, oltre ad essere abilitati dalla CCIAA di Novara, siamo stati anche abilitati da UNIONCAMERE (l'iter è in fase conclusiva, ma di fatto già potremmo operare) pertanto un bel passo in avanti in previsione di quanto specifica il nuovo decreto lo abbiamo già intrapreso.


Va detto che le nuove norme comporteranno parecchi adempimenti in più per l'utente metrico (che ora diventa "titolare dello strumento" ovvero la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura) il che suggerirà di ampliare la proposta di supporto alla clientela, con nuovi strumenti innovativi anche software, per semplificare il più possibile il rispetto delle tempistiche che ora diverranno stringenti e cogenti.


Il decreto ha anche introdotto alcune significative novità, per quanto riguarda l'applicazione delle norme, ovvero ora è davvero più semplice capire in quali casi si DEVE utilizzare uno strumento per pesare DI TIPO LEGALE ed in particolare la norma definisce :

  • «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;

  • «strumento di misura», uno strumento di cui all’articolo 1, comma 1, utilizzato per una funzione di misura legale;

  • «titolare dello strumento», la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura;

  • «libretto metrologico», il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell’allegato V;


Da ciò si evince chiaramente che TUTTI gli strumenti per pesare utilizzati in qualsivoglia TRANSAZIONE COMMERCIALE debbano essere DI TIPO LEGALE e quindi sottoposti A VERIFICA PERIODICA, così come gli strumenti per pesare IN AMBITO SANITARIO, oltre che quelli usati anche da parte degli organismi di controllo (NAS / ARPA / ASL ecc) e altri ancora. Al fine di meglio chiarire questo aspetto, specifichiamo quali sono le tipologie più comuni nelle quali per l'uso di uno strumento per pesare ne viene sottovalutata l'importanza :

  • Determinazione o controllo del peso in fase di ricevimento / spedizione merci (in tutti i casi ove sul DDT o sulla FATTURA compaia un peso)

  • Determinazione o controllo del peso per la cura di un paziente (Bilancia Pesaneonati, Pesapersone ecc). Nella fattispecie vanno ricondotte anche le bilance "a gettone" (o similari) qualora capiti che la determinazione del peso induca un medico, un farmacista (o altra persona alla quale ci si rivolge con fiducia) a fornire un farmaco o altri alimenti idonei ad alleviare il problema rilevato mediante IL PESO.

  • Determinazione o controllo del peso nella vendita di prodotti COTTI o PRECONFEZIONATI qualora il peso sia indicato (ad esempio "bistecca da tot grammi) o (vaschetta di gelato da tot grammi)

  • Determinazione o controllo del peso in occasione di controlli sanitari, o di altro genere (in questi casi molto delicati, il mancato uso di uno strumento legale o anche solo la mancata verifica, porterebbe all'annullamento della scopera di eventuali irregolarità, con conseguente danno per tutti)

  • Altre circostanze che ci verranno in mente, le aggiungeremo ...


Altre importanti novità riguardano la PERIODICITA' della VERIFICA, così come segue :

  • Strumenti per pesare a funzionamento automatico - selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo : 1 ANNO

  • Altre tipologie di strumenti automatici (AWI - MID) : 2 ANNI

  • Strumenti per pesare a funzionamento non automatico : 3 ANNI

  • Pesi : 4 ANNI 


Si ricorda che I PESI vanno anch'essi sottoposti a verifica, possono essere verificati SOLO in laboratorio e SOLO NEI LABORATORI IDONEI COME GIA' ORA LO E' IL NOSTRO. In pratica se avete una bilancia (per esempio la classica bilancia da orefice) e chi ve la verifica NON VI DA' ANCHE LA VERIFICA DEI PESI A CORREDO, di fatto state usando uno strumento NON LEGALE (in quanto i pesi non essendo stati verificati perdono la loro validità legale) e sareste esposti al rischio di SANZIONI PIUTTOSTO SALATE


Infine gli strumenti DOVRANNO ESSERE DOTATI DI UN LIBRETTO METROLOGICO, e qualora non ne siano provvisti in fase di immissione sul mercato, L'ONERE DELLA FORNITURA SPETTA AL LABORATORIO CHE EFFETTUA LA VERIFICA, SENZA ONERI AGGIUNTIVI PER IL TITOLARE DELLO STRUMENTO, pertanto qualora qualche soggetto vi chiedesse di PAGARE UNA CIFRA DIFFERENTE SE AVETE O NON AVETE IL LIBRETTO, sappiate che non è corretto e tale comportamento va segnalato e sanzionato. Ovviamente il nostro laboratorio ha già predisposto un LIBRETTO METROLOGICO da fornire GRATUITAMENTE a che ne risulterà sprovvisto, e che si rivolgerà a noi per la VERIFICA PERIODICA.


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