Servizio alla clientela Al fine di ottemperare al meglio alle varie (complesse) normative comunitarie e nazionali in materia di preconfezionamento dei prodotti, la nostra azienda offre soluzioni complete che risolvono tutte le problematiche inerenti, ed in particolare :
Di seguito tutta la documentazione utile al riguardo |
Estratto dal sito della CCIAA di Bolzano Il controllo degli imballaggi preconfezionati Con lo sviluppo sempre maggiore della grande distribuzione gli imballaggi preconfezionati stanno assumendo un ruolo sempre più importante. In considerazione di ciò il legislatore comunitario, e successivamente quello nazionale, hanno ritenuto di dover imporre alcune regole alle aziende produttrici. Di seguito si vuole dare un inquadramento generale delle relative norme attualmente in vigore. Cos’è un imballaggio preconfezionato? Per imballaggio preconfezionato, da non confondere con il prodotto preimballato, si intende l’insieme di un prodotto e dell’imballaggio individuale, nel quale tale prodotto è preconfezionato. Un prodotto è preconfezionato quando
Può essere considerato una valida alternativa alla sigillatura qualsiasi sistema di chiusura autodistruggente all'atto dell'apertura dell'involucro o del contenitore. Troviamo tantissimi esempi di imballaggi preconfezionati nella nostra vita quotidiana: dal detersivo alla scatola del tonno, dal burro allo yogurt, dalla bottiglia di vino alla vernice ecc.. Imballaggio preconfezionato o prodotto preimballato? Le caratteristiche sopra elencate permettono di concludere che, ad esempio, non sono classificabili come imballaggi preconfezionati le confezioni di frutta o verdura fresche in vendita presso molti esercizi commerciali (in tal caso si parla più propriamente di un prodotto preimballato). Il cosiddetto prodotto preimballato viene bensì preparato ed imballato in assenza dell’acquirente, ma il suo peso netto non è prefissato e/o normato, e l’involucro spesso non viene distrutto aprendo la confezione. |
Destinatari (chi deve attenersi a questa normativa) La disciplina metrologica degli imballaggi preconfezionati si applica ai prodotti destinati alla vendita al consumatore finale. Non si applica pertanto agli imballaggi preconfezionati destinati esclusivamente ad usi professionali. Alcuni provvedimenti stabiliscono inoltre il campo di applicazione delle relative disposizioni in base alla quantità (indicata in unità di massa o volume) del contenuto. Per esempio la normativa sugli imballaggi preconfezionati di tipo CEE contenenti liquidi alimentari si applica alle confezioni contenenti volumi non superiori a 10 litri. La normativa del settore si presenta articolata in due gruppi principali:
A sua volta questo gruppo si articola in due serie distinte, riguardanti rispettivamente:
Obbiettivi delle norme fissate
La normativa fissa una serie di principi e di requisiti, sostanzialmente omogenei per tutti i gruppi di norme sopra citati, in base ai quali un imballaggio preconfezionato può essere ritenuto conforme alle relative disposizioni di legge, principalmente per quanto riguarda la conformità del contenuto effettivo con quello nominale. Una delle ragioni per le quali erano state introdotte le quantità nominali obbligatorie per gli imballaggi preconfezionati, era la possibilità per il consumatore di poter confrontare i prezzi dei prodotti della stessa tipologia ma di produttori/marche diversi. Con la liberalizzazione delle gamme il legislatore ha dovuto dare, dunque, nuovi strumenti ai consumatori per il confronto immediato dei prezzi. In tale ottica si inquadra l'obbligo di indicazione del prezzo all'unità di misura (€/kg, €/l, €/m ecc.) da affiancare all'indicazione del prezzo di vendita della singola confezione dell'imballaggio preconfezionato alimentare e non alimentare. Tale obbligo sussiste anche per i cataloghi e per le pubblicità in tutte le sue forme. Qualora un prodotto alimentare solido sia immerso in un liquido di governo, il prezzo all'unità di misura da indicare si deve riferire al peso sgocciolato. Come liquido di governo è considerato, fra l'altro, l'acqua, l'acqua salata, l'aceto, i succhi di frutta e ortaggi nei casi delle conserve di frutta ed ortaggi, soluzioni di acqua contenenti sali, acidi alimentari, zuccheri o altre sostanze edulcoranti. Le scritte ed etichette relative alle offerte/promozioni devono anche riportare l'indicazione del prezzo all'unità di misura. Normativa di riferimento: Decreto legislativo del 06.09.2005, n. 206 ("codice consumo"), Decreto legislativo del 31.03.1998, no. 114, Decreto legislativo del 27.01.1992, n. 109. Un riepilogo delle disposizioni che regolano l'obbligo di indicare il prezzo all'unità di misura si trova nella rubrica "Indicazione del prezzo per unità di misura". |
Terminologia e Tolleranze Terminologia:
Nota: per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, nelle operazioni di controllo il valore del contenuto effettivo preso in considerazione è quello alla temperatura di riferimento di 20 gradi Celsius, indipendentemente dalla temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo; questa disposizione non si applica ai prodotti surgelati la cui quantità è espressa in unità di volume;
Tolleranze:ll contenuto nominale indicato sugli imballaggi preconfezionati deve corrispondere al contenuto effettivo, entro le tolleranze stabilite dalle normative predette per le singole categorie di prodotti, in base ai seguenti criteri:
Stralcio dalla direttiva 76/211/CEE riferito alle tolleranze dei preimballaggi: |
Obblighi Gli obblighi del produttore per soddisfare i requisiti previsti dalla normativa sono:
In pratica si opera nel rispetto della normativa se:
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Bottiglie recipienti misura Si intendono per recipienti – misura dei recipienti (bottiglie) di vetro o altro materiale con caratteristiche di rigidità e stabilità analoghe, che abbiano le seguenti caratteristiche:
Tali recipienti, soggetti ad approvazione da parte del Ministero competente, sono muniti di appositi contrassegni e quindi facilmente riconoscibili. Le bottiglie recipienti-misura devono naturalmente essere utilizzate secondo le modalità per cui sono state approvate e fabbricate. Per esempio, una bottiglia da 75 centilitri, costruita in modo che tale volume corrisponda esattamente ad un riempimento fino a 7 cm dall’imboccatura (o raso bordo), può essere utilizzata solo per tale volume, con la modalità suddetta. |
Esempio produzione piccole quantità A) Indicazioni obbligatorie sull’etichetta secondo la legge sui preimballaggi (L. 690/1978, D.M. 27.02.1979, D.M. 05.08.1976)Il simbolo “e”:
L’indicazione del peso:
Regole generali:
B) Tabella per individuare la bilancia idonea per il controllo del contenuto dei preconfezionati
La bilancia deve recare fra l’altro l'indicazione dell'avvenuta verificazione prima o verifica CE e l'adesivo verde dell'avvenuta verificazione periodica.Nel caso che l’adesivo dovesse mancare o la scadenza fosse raggiunta, è d’obbligo richiedere la verificazione periodica.La verificazione periodica può essere eseguita da un laboratorio abilitato o dal Servizio metrico della Camera di commercio competenteC) Controllo semplificato del contenuto netto con la bilancia da parte del produttore
10 preimballaggi recano il peso nominale di 500 g ciascuno, la bilancia di controllo ha pertanto una divisione di verifica (e) di almeno 2 g o migliore (vedi anche la "Tabella per individuare la bilancia idonea per i controlli dei preimballaggi" al punto B)):
I valori indicati con (!!!) sono inferiori alla massima differenza in meno consentita di - 15 g (500 g - 15 g = 485 g)!!! Queste confezioni non possono essere posti in vendita!Il valore medio = 4.968 g : 10 vasetti = 496,8 g. La media è inferiore al peso nominale di 500 g!!! Tutto il lotto di produzione non può essere posto in vendita!Tabella per individuare la bilancia idonea per il controllo del contenuto dei preimballaggi
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Corrette Iscrizioni Metrologiche Il produttore deve osservare alcune regole per quanto riguarda le iscrizioni metrologiche da riportare sugli imballaggi preconfezionati:
Gli imballaggi preconfezionati devono riportare un marchio o una iscrizione che permetta di identificare il soggetto che ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure, nel caso di imballaggi preconfezionati provenienti da paesi terzi, l’importatore stabilito nel territorio nazionale o della Comunità Europea. Il marchio CEE da riportare sugli imballaggi preconfezionati conformi alle relative norme, è costituito dalla lettera minuscola “e“ , avente l’altezza minima di 3 mm ed una particolare forma, rappresentata nell’allegato II al Decreto Ministeriale 5 agosto 1976 (disposizioni in materia di preimballaggi CEE e di bottiglie recipienti – misura CEE). Qui può scaricare il logo "e" in formato jpg: e-logo.jpg Qui può scaricare il logo "e" in formato pdf: e-logo.pdf Ulteriori informazioni sull'etichettatura trovate nella rubrica "Etichettatura di prodotti alimentari". |
Sorveglianza Il Servizio metrico è incaricato della sorveglianza presso le imprese produttrici ed importatori
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Normativa Sulla base del principio dell’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci in ambito comunitario, la Comunità Economica Europea (ora Comunità Europea) ha fissato delle norme metrologiche univoche da applicare nella produzione e commercializzazione di imballaggi preconfezionati, e cioè:
Le principali disposizioni, in vigore per i prodotti (liquidi / non liquidi, alimentari / non alimentari) imballati in quantità determinate in assenza dell'utente, sono contenute principalmente nelle seguenti direttive comunitarie:
Le suddette direttive sono state trasposte nell’ordinamento nazionale mediante i provvedimenti riportati di seguito:
Legislazione nazionale I produttori italiani di imballaggi preconfezionati che commercializzano i propri prodotti esclusivamente sul territorio nazionale, possono - in alternativa alle disposizioni CE - applicare la normativa nazionale sugli imballaggi preconfezionati. In questo caso non possono però applicare il marchio di conformità CE ("e"). I provvedimenti legislativi nazionali più importanti sono il D.P.R. 26.05.1980, n. 391 ed il D.M. 01.08.1985 (sigla identificativa del lotto di appartenenza). |