Servizio alla clientela


Al fine di ottemperare al meglio alle varie (complesse) normative comunitarie e nazionali in materia di preconfezionamento dei prodotti, la nostra azienda offre soluzioni complete che risolvono tutte le problematiche inerenti, ed in particolare :


  • Analisi della situazione
  • Individuazione delle eventuali criticità o non conformità
  • Proposta economica per l'eventuale fornitura di strumenti idonei
  • Compilazione di tutta la documentazione da presentare alla competente CCIAA
  • Verifica metrologica (da parte di laboratorio accreditato Alfa Service)
  • Assistenza futura


Di seguito tutta la documentazione utile al riguardo



Estratto dal sito della CCIAA di Bolzano


Il controllo degli imballaggi preconfezionati

Con lo sviluppo sempre maggiore della grande distribuzione gli imballaggi preconfezionati stanno assumendo un ruolo sempre più importante. In considerazione di ciò il legislatore comunitario, e successivamente quello nazionale, hanno ritenuto di dover imporre alcune regole alle aziende produttrici.

Di seguito si vuole dare un inquadramento generale delle relative norme attualmente in vigore.


Cos’è un imballaggio preconfezionato?

Per imballaggio preconfezionato, da non confondere con il prodotto preimballato, si intende l’insieme di un prodotto e dell’imballaggio individuale, nel quale tale prodotto è preconfezionato.


Un prodotto è preconfezionato quando

  • è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo
  • chiuso in assenza dell’acquirente
  • preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e quindi sempre uguale
  • non possa essere modificata la quantità senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio stesso

Può essere considerato una valida alternativa alla sigillatura qualsiasi sistema di chiusura autodistruggente all'atto dell'apertura dell'involucro o del contenitore. Troviamo tantissimi esempi di imballaggi preconfezionati nella nostra vita quotidiana: dal detersivo alla scatola del tonno, dal burro allo yogurt, dalla bottiglia di vino alla vernice ecc..


Imballaggio preconfezionato o prodotto preimballato?

Le caratteristiche sopra elencate permettono di concludere che, ad esempio, non sono classificabili come imballaggi preconfezionati le confezioni di frutta o verdura fresche in vendita presso molti esercizi commerciali (in tal caso si parla più propriamente di un prodotto preimballato). Il cosiddetto prodotto preimballato viene bensì preparato ed imballato in assenza dell’acquirente, ma il suo peso netto non è prefissato e/o normato, e l’involucro spesso non viene distrutto aprendo la confezione. 



Destinatari (chi deve attenersi a questa normativa)


La disciplina metrologica degli imballaggi preconfezionati si applica ai prodotti destinati alla vendita al consumatore finale. Non si applica pertanto agli imballaggi preconfezionati destinati esclusivamente ad usi professionali. Alcuni provvedimenti stabiliscono inoltre il campo di applicazione delle relative disposizioni in base alla quantità (indicata in unità di massa o volume) del contenuto. Per esempio la normativa sugli imballaggi preconfezionati di tipo CEE contenenti liquidi alimentari si applica alle confezioni contenenti volumi non superiori a 10 litri.


La normativa del settore si presenta articolata in due gruppi principali:

  • normativa comunitaria, attuata nell’ordinamento nazionale con apposita serie di provvedimenti.

A sua volta questo gruppo si articola in due serie distinte, riguardanti rispettivamente:

    • i liquidi alimentari
    • tutti gli altri tipi di prodotti (sia solidi che liquidi o di altra natura)
  • normativa nazionale, molto simile nei contenuti e nelle procedure a quella comunitaria, ma a differenza di quella, rivolta solamente ai prodotti destinati al mercato nazionale.


Obbiettivi delle norme fissate


  • relativamente alla normativa di derivazione comunitaria: garantire la libera circolazione dei prodotti all’interno del territorio della Comunità Europea, fissando una serie di requisiti e standard comuni ed i relativi metodi di controllo;
  • garantire la tutela dei consumatori nell’ambito delle transazioni realizzate mediante determinazioni
  • quantitative effettuate in assenza degli stessi, attraverso un sistema di procedure e controlli finalizzati ad assicurare la conformità, entro determinate tolleranze, del contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati con quello dichiarato;
  • garantire nello stesso tempo la trasparenza del mercato, in questo settore


La normativa fissa una serie di principi e di requisiti, sostanzialmente omogenei per tutti i gruppi di norme sopra citati, in base ai quali un imballaggio preconfezionato può essere ritenuto conforme alle relative disposizioni di legge, principalmente per quanto riguarda la conformità del contenuto effettivo con quello nominale.


Una delle ragioni per le quali erano state introdotte le quantità nominali obbligatorie per gli imballaggi preconfezionati, era la possibilità per il consumatore di poter confrontare i prezzi dei prodotti della stessa tipologia ma di produttori/marche diversi. Con la liberalizzazione delle gamme il legislatore ha dovuto dare, dunque, nuovi strumenti ai consumatori per il confronto immediato dei prezzi. In tale ottica si inquadra l'obbligo di indicazione del prezzo all'unità di misura (€/kg, €/l, €/m ecc.) da affiancare all'indicazione del prezzo di vendita della singola confezione dell'imballaggio preconfezionato alimentare e non alimentare. Tale obbligo sussiste anche per i cataloghi e per le pubblicità in tutte le sue forme.


Qualora un prodotto alimentare solido sia immerso in un liquido di governo, il prezzo all'unità di misura da indicare si deve riferire al peso sgocciolato. Come liquido di governo è considerato, fra l'altro, l'acqua, l'acqua salata, l'aceto, i succhi di frutta e ortaggi nei casi delle conserve di frutta ed ortaggi, soluzioni di acqua contenenti sali, acidi alimentari, zuccheri o altre sostanze edulcoranti.


Le scritte ed etichette relative alle offerte/promozioni devono anche riportare l'indicazione del prezzo all'unità di misura. Normativa di riferimento: Decreto legislativo del 06.09.2005, n. 206 ("codice consumo"), Decreto legislativo del 31.03.1998, no. 114, Decreto legislativo del 27.01.1992, n. 109.


Un riepilogo delle disposizioni che regolano l'obbligo di indicare il prezzo all'unità di misura si trova nella rubrica "Indicazione del prezzo per unità di misura".



Terminologia e Tolleranze


Terminologia:

  • contenuto nominale (in massa o in volume) di un imballaggio preconfezionato: il contenuto indicato sull’imballaggio, corrispondente alla quantità di prodotto che si ritiene debba contenere;
  • contenuto effettivo: la quantità, in termini di massa o volume, di prodotto che esso contiene realmente;


Nota: per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, nelle operazioni di controllo il valore del contenuto effettivo preso in considerazione è quello alla temperatura di riferimento di 20 gradi Celsius, indipendentemente dalla temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo; questa disposizione non si applica ai prodotti surgelati la cui quantità è espressa in unità di volume;


  • lotto: si intende per lotto, in sede di controllo presso il fabbricante, “l’insieme degli imballaggi preconfezionati dello stessa quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo” (generalmente viene assunto pari alla produzione massima oraria della catena di riempimento);
  • contenuto minimo tollerato: è il valore che si ottiene sottraendo dalla quantità nominale di un imballaggio preconfezionato il corrispondente errore massimo tollerato, previsto dalla normativa;
  • imballaggi preconfezionati difettosi: i singoli elementi del lotto, il cui contenuto effettivo sia inferiore al contenuto minimo tollerato.


Tolleranze:

ll contenuto nominale indicato sugli imballaggi preconfezionati deve corrispondere al contenuto effettivo, entro le tolleranze stabilite dalle normative predette per le singole categorie di prodotti, in base ai seguenti criteri:

  • il rispetto dei valori di tolleranza fissati dalla normativa viene determinato non soltanto con riferimento al singolo imballaggio preconfezionato, ma all’intero lotto produttivo;
  • il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale; pertanto non è sufficiente che l’eventuale differenza del singolo imballaggio preconfezionato sia compresa nella tolleranza prevista, ma le differenze, con riferimento ad un certo lotto produttivo, devono essere distribuite in modo equilibrato intorno al valore della quantità nominale (vale a dire: se ho un elemento del lotto che presenta una differenza in meno, all’interno dello stesso lotto ce ne deve essere un altro che presenta una differenza analoga in più, in modo che il valore medio, calcolato su tutti i componenti del lotto, non risulti inferiore alla quantità nominale;
  • in base alla consistenza numerica del lotto, il numero degli eventuali imballaggi preconfezionati difettosi (vedi sopra) non deve essere superiore a dei valori fissati dalla normativa (c.d. criteri di accettazione/rifiuto);
  • nessuno degli imballaggi preconfezionati difettosi può presentare un errore in meno (differenza tra quantità nominale e contenuto effettivo), superiore a due volte la tolleranza ammessa (tali prodotti sono considerati non commerciabili).


Stralcio dalla direttiva 76/211/CEE riferito alle tolleranze dei preimballaggi:




Obblighi


Gli obblighi del produttore per soddisfare i requisiti previsti dalla normativa sono:

  • Il produttore, ovvero l’importatore di imballaggi preconfezionati deve anzitutto verificare se il prodotto di interesse rientra fra quelli per cui sono previste dalla normativa gamme obbligatorie di formato, ed attenersi ai valori consentiti.

  • Il produttore stesso deve quindi garantire che il contenuto effettivo degli stessi corrisponda alla quantità nominale, entro le tolleranze e secondo i criteri previsti. A tal fine la normativa prevede che il contenuto effettivo deve essere misurato oppure controllato, sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento ovvero dell’importatore (nel caso di imballaggi preconfezionati provenienti da paesi terzi rispetto alla Comunità Europea).

  • L’importatore, anziché effettuare egli stesso la misurazione o il controllo, può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie necessarie ad assicurare la conformità degli imballaggi preconfezionati (ad es. può esibire la documentazione relativa a controlli effettuati presso il produttore nel paese di origine).

  • La misurazione o il controllo devono essere effettuati (in termini di massa o volume) mediante uno strumento di misura di tipo legale.


In pratica si opera nel rispetto della normativa se:

  • la quantità effettiva viene misurata manualmente, all’atto del riempimento di ogni singolo imballaggio preconfezionato, con uno strumento di tipo legale (verificazione metrica prima e periodica); questa modalità è applicabile ovviamente nel solo caso di produzioni in piccole quantità, di solito a carattere artigianale;
  • Circolare Ministeriale numero 71/2 del 19 settembre 1995 ed alla Circolare Ministeriale numero 43 del 17 aprile 1996
  • Per gli imballaggi preconfezionati che seguono la normativa nazionale, le relative norme specificano anche quali caratteristiche (divisione minima) debbano avere gli strumenti per pesare utilizzati a fini di controllo, e prevedono inoltre l’eventuale obbligo per il fabbricante, in relazione alle caratteristiche dello strumento utilizzato per il riempimento, di inserire nella catena di confezionamento una selezionatrice ponderale.
  • Il produttore/importatore deve registrare i risultati dei controlli effettuati, conservando e tenendo a disposizione i relativi documenti, per attestare che i controlli stessi e le relative correzioni o aggiustamenti sono stati eseguiti in modo corretto.
  • I fabbricanti e gli importatori di imballaggi preconfezionati che seguono la normativa nazionale sugli imballaggi preconfezionati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero competente, anche per il tramite dell'ufficio metrico territorialmente competente, il codice secondo cui sarà formata la sigla identificativa del lotto produttivo. Tale comunicazione dovrà essere resa prima dell'inizio della produzione o dell'importazione.


Bottiglie recipienti misura


Si intendono per recipienti – misura dei recipienti (bottiglie) di vetro o altro materiale con caratteristiche di rigidità e stabilità analoghe, che abbiano le seguenti caratteristiche:


  • sono predisposti per una chiusura ermetica e destinati al deposito, trasporto o fornitura di liquidi;
  • capacità nominale superiore o uguale a 5 ml e non superiore a 10 litri;
  • hanno qualità metrologiche (caratteristiche costruttive e regolarità di fabbricazione) che consentono, quando siano riempiti ad un dato livello o ad una data percentuale della loro capacità raso bordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.


Tali recipienti, soggetti ad approvazione da parte del Ministero competente, sono muniti di appositi contrassegni e quindi facilmente riconoscibili.


Le bottiglie recipienti-misura devono naturalmente essere utilizzate secondo le modalità per cui sono state approvate e fabbricate. Per esempio, una bottiglia da 75 centilitri, costruita in modo che tale volume corrisponda esattamente ad un riempimento fino a 7 cm dall’imboccatura (o raso bordo), può essere utilizzata solo per tale volume, con la modalità suddetta.


Esempio produzione piccole quantità


A) Indicazioni obbligatorie sull’etichetta secondo la legge sui preimballaggi (L. 690/1978, D.M. 27.02.1979, D.M. 05.08.1976)


Il simbolo “e”:

  1. Il simbolo “e” deve corrispondere esattamente a quello indicato nell’allegato I del D.M. 05.08.1976;
  2. Il simbolo “e” non deve alterare le caratteristiche dell’imballaggio e quelle del prodotto confezionato;
  3. Il simbolo “e” deve avere una altezza minima di 3 mm;
  4. Il simbolo “e” deve essere collocato nello stesso campo visivo dell’indicazione della quantità nominale;
  5. È vietato l’apposizione di contrassegni che potrebbero generare confusione sul mercato con il marchio “e”. 

L’indicazione del peso:

  1. La massa indicata sull’etichetta corrisponde alla massa nominale, deve essere indicata in grammi “g” o in kilogrammi “kg”;
  2. Le unità di misura della massa nominale devono corrispondere a quelle del sistema SI e devono essere riprodotti in modo corretto;
  3. L’altezza minima delle cifre indicanti la massa nominale risulta dalla seguente tabella 

 Massa nominale

 Altezza minima

≤ 50 g 

 2 mm 

 > 50 g – 200 g

 3 mm 

 > 200 g – 1.000 g

 4 mm 

> 1.000 g 

6 mm


Regole generali:

  1. Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere apposte in forma indelebile;
  2. Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere ben leggibili;
  3. Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere visibili nelle condizioni usuali di presentazione del preimballaggio;
  4. Indicazioni metrologiche aggiuntive sono vietate.

 

B) Tabella per individuare la bilancia idonea per il controllo del contenuto dei preconfezionati

Peso nominale della confezione

massima differenza in meno del preimballaggio

divisione di verifica (e) della bilancia (min. 1/5 massima differenza)

portata massima della bilancia con 3.000 divisioni

classe di precisione della bilancia

100 g

 - 4,5 g

0,5 g

1,5 kg

III

200 g

 - 9,0 g

1,0 g

3,0 kg

III

250 g

 - 9,0 g

1,0 g

3,0 kg

III

500 g

-15,0 g

2,0 g

6,0 kg

III

1.000 g

-15,0 g

2,0 g

6,0 kg

III

2.000 g

-30,0 g

5,0 g

15,0 kg

III


La bilancia deve recare fra l’altro l'indicazione dell'avvenuta verificazione prima o verifica CE e l'adesivo verde dell'avvenuta verificazione periodica.
Nel caso che l’adesivo dovesse mancare o la scadenza fosse raggiunta, è d’obbligo richiedere la verificazione periodica.
La verificazione periodica può essere eseguita da un laboratorio abilitato o dal Servizio metrico della Camera di commercio competente

 

C) Controllo semplificato del contenuto netto con la bilancia da parte del produttore


  • Condizione 1: la media dei pesi effettivi di tutti i preimballaggi (peso netto effettivo) NON può mai essere minore del peso nominale (peso indicato sull’etichetta).
  • Condizione 2: nessun peso netto effettivo deve essere minore della differenza massima consentita.
  • Condizione 3: tutti i preimballaggi devono essere provvisti di un sigillo che si distrugge nel caso di apertura.
  • Esempio:

10 preimballaggi recano il peso nominale di 500 g ciascuno, la bilancia di controllo ha pertanto una divisione di verifica (e) di almeno 2 g o migliore (vedi anche la "Tabella per individuare la bilancia idonea per i controlli dei preimballaggi" al punto B)):


 Vasetto numero

peso nominale in g

peso netto effettivo pesato in g

 1

 500

 496

 2

 500

 508

 3

 500

 482 (!!!)

 4

 500

 494

 5

 500

 488

 6

 500

 510

 7

 500

 482 (!!!)

 8

 500

 508

 9

 500

 502

 10

 500

 498

 ------------------------------------------------------------------------------

 Totale


 4.968


I valori indicati con (!!!) sono inferiori alla massima differenza in meno consentita di - 15 g (500 g - 15 g = 485 g)!!! Queste confezioni non possono essere posti in vendita!

Il valore medio = 4.968 g : 10 vasetti = 496,8 g. La media è inferiore al peso nominale di 500 g!!! Tutto il lotto di produzione non può essere posto in vendita!

 

Tabella per individuare la bilancia idonea per il controllo del contenuto dei preimballaggi

Peso nominale della confezione

massima differenza in meno del singolo preimballaggio

divisione di verifica (e) della bilancia (min. 1/5 massima differenza)

portata massima della bilancia con 3.000 divisioni

classe di precisione della bilancia

100 g

 - 4,5 g

0,5 g

1,5 kg

III

200 g

 - 9,0 g

1,0 g

3,0 kg

III

250 g

 - 9,0 g

1,0 g

3,0 kg

III

500 g

-15,0 g

2,0 g

6,0 kg

III

1.000 g

-15,0 g

2,0 g

6,0 kg

III

2.000 g

-30,0 g

5,0 g

15,0 kg

III




Corrette Iscrizioni Metrologiche


Il produttore deve osservare alcune regole per quanto riguarda le iscrizioni metrologiche da riportare sugli imballaggi preconfezionati:


  • l’indicazione della loro massa o volume, espressa, rispettivamente in chilogrammi o grammi ed in litri, centilitri o millilitri; il valore numerico deve essere seguito dal simbolo dell'unità di misura usata o dal suo nome per esteso, secondo le relative prescrizioni. Vedere anche la pagina sulle unità di misura legali;
  • le cifre relative alle suddette iscrizioni devono avere le dimensioni seguenti, in relazione alla quantità nominale del contenuto:
    • per una quantità nominale fino a 50 grammi o millilitri l'altezza minima è di 2 millimetri,
    • oltre 50 e fino a 200 incluso è di 3 millimetri,
    • oltre 200 e fino a 1000 incluso è di 4 millimetri,
    • oltre 1000 è di 6 millimetri;
  • le iscrizioni relative alla quantità nominale devono essere indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione dell'imballaggio preconfezionato e comunque nello stesso campo visivo del nome del prodotto;
  • è vietato accompagnare l’iscrizione relativa alla quantità nominale con indicazioni comportanti imprecisioni o ambiguità, quali “circa” o altri termini analoghi.


Gli imballaggi preconfezionati devono riportare un marchio o una iscrizione che permetta di identificare il soggetto che ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure, nel caso di imballaggi preconfezionati provenienti da paesi terzi, l’importatore stabilito nel territorio nazionale o della Comunità Europea.

Il marchio CEE da riportare sugli imballaggi preconfezionati conformi alle relative norme, è costituito dalla lettera minuscola “e“ , avente l’altezza minima di 3 mm ed una particolare forma, rappresentata nell’allegato II al Decreto Ministeriale 5 agosto 1976 (disposizioni in materia di preimballaggi CEE e di bottiglie recipienti – misura CEE).

Qui può scaricare il logo "e" in formato jpg: e-logo.jpg

Qui può scaricare il logo "e" in formato pdf: e-logo.pdf

Ulteriori informazioni sull'etichettatura trovate nella rubrica "Etichettatura di prodotti alimentari".


Sorveglianza


Il Servizio metrico è incaricato della sorveglianza presso le imprese produttrici ed importatori

  • sulle quantità effettive contenute nei singoli imballaggi preconfezionati;
  • sulle iscrizioni relative;
  • sulle registrazioni del campionamento statistico;
  • sugli strumenti usati per il controllo degli imballaggi preconfezionati.



Normativa


Sulla base del principio dell’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci in ambito comunitario, la Comunità Economica Europea (ora Comunità Europea) ha fissato delle norme metrologiche univoche da applicare nella produzione e commercializzazione di imballaggi preconfezionati, e cioè:

  • l’istituzione di un marchio comune relativo agli imballaggi preconfezionati (Decreto Ministeriale 05 agosto 1976);
  • la definizione di tolleranze di riempimento comuni (errori massimi tollerati in meno), funzioni esclusivamente delle quantità nominali di riempimento;
  • la definizione di iscrizioni metrologiche standardizzate e quindi comprensibili in tutti i paesi della Comunità Europea;
  • la formalizzazione di metodi di controllo standard valevoli in tutti gli Stati membri, in modo da garantire, congiuntamente al punto 2, la leale concorrenza tra i vari operatori economici nell’ambito dell’unione


Le principali disposizioni, in vigore per i prodotti (liquidi / non liquidi, alimentari / non alimentari) imballati in quantità determinate in assenza dell'utente, sono contenute principalmente nelle seguenti direttive comunitarie:

  • direttiva 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura;
  • direttiva 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati, ultima modifica dalla direttiva 2007/45/CE;
  • direttiva 2007/45/CE.


Le suddette direttive sono state trasposte nell’ordinamento nazionale mediante i provvedimenti riportati di seguito:

  • decreto legge 03 luglio 1976, numero 451, convertito, con modifiche, in Legge 19 agosto 1976, numero 614, ultima modifica dal decreto legislativo 25.01.2010, n. 12 (alimentari liquidi);
  • decreto ministeriale 05 agosto 1976 (alimentari liquidi);
  • decreto ministeriale 13 marzo 1979 (alimentari liquidi);
  • legge 25 ottobre 1978, numero 690, ultima modifica dal decreto legislativo 25.01.2010, n. 12 (imballaggi preconfezionati condizionati in massa);
  • decreto ministeriale 27 febbraio 1979 (imballaggi preconfezionati condizionati in massa);
  • decreto legislativo 25.01.2010, n. 13 (abrogazione delle gamme nominali eccetto il vino e le bevande spiritose ecc.).


Legislazione nazionale 

I produttori italiani di imballaggi preconfezionati che commercializzano i propri prodotti esclusivamente sul territorio nazionale, possono - in alternativa alle disposizioni CE - applicare la normativa nazionale sugli imballaggi preconfezionati. In questo caso non possono però applicare il marchio di conformità CE ("e"). I provvedimenti legislativi nazionali più importanti sono il D.P.R. 26.05.1980, n. 391 ed il D.M. 01.08.1985 (sigla identificativa del lotto di appartenenza).